Confermata la sanatoria speciale per I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – cpb – ddl. Di conversione del dl 113/2024 (c.D. “Omnibus”)
LA SANATORIA (a tutti gli effetti e non un ravvedimento) SPECIALE: ANNUALITA’ 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
Per i soggetti che aderiscono al CPB entro il 31/10/2024 è stata confermata la possibilità di accedere anche alla sanatoria speciale: nella sostanza si tratta di una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi dal 2018 al 2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
I SOGGETTI
- Solo Soggetti ISA che aderiscono al CPB entro il 31/10/2024; i forfettari sono esclusi anche se aderiscono al CPB.
- LE ANNUALITÀ INTERESSATE.
- Periodi d’imposta bonificabili dal 2018 al 2022; si può scegliere anche una sola annualità.
- Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo si guarda al 31.12 dell’anno di riferimento
- REQUISITO ISA
- Condizione per accedere è l’avvenuta applicazione degli ISA sulle annualità interessate dalla regolarizzazione.
- VANTAGGI
- Applicazione retroattiva degli stessi effetti inibitori su rettifiche IIDD, IRAP e IVA previsti per coloro che aderiscono al CPB per il 2024/2025, quindi
- Blocco delle rettifiche ex art. 39 del DPR n. 600/73 quindi su reddito tassato e VPN per IRAP. (analitiche, analitiche presuntive e induttive)
- Blocco delle rettifiche ex art. 54, secondo comma, secondo periodo DPR n. 633/72 (rettifiche basate su presunzioni gravi, precise e concordanti)
- Nessun’altra copertura: Restano applicabili le attività istruttorie come questionari, accessi e ispezioni (Artt. 32 e 33 del DPR n. 600/73) e ogni attività di verifica (esempi: IVA, scontrini fiscali, crediti d’imposta).
- QUANTO MI COSTA : IMPOSTA SOSTITUTIVA E MAGGIOR REDDITO
- L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomogià dichiaratoalla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato nella misura del:
– 5% con punteggio ISA pari a 10;
– 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
– 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
– 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
– 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
– 50% con punteggio ISA inferiore a 3. - La percentuale di rivalutazione del reddito dichiarato aumenta al diminuire del punteggio ISA, mentre l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio, essendo pari al:
– 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
– 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
– 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6. - Per l’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette.
- L’aliquota è pari al 3,9%.
- È prevista una riduzione delle imposte sostitutive del 30%per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia.
In ogni caso, per ciascuna annualità, l’importo minimo da versare è pari a 1.000 euro.- ALLUNGAMENTO PERIODO DI DECADENZA
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il “regime del ravvedimento” per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31.12.2025; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027.
DECADENZA DAL CONCORDATO BIENNALE PREVENTIVO
Durante i periodi oggetto di sanatoria, le rettifiche del reddito d’impresa di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) restano possibili, ma solo in caso di:
– decadenza dal concordato preventivo;
– applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per reati tributari commessi nel corso degli anni 2018-2022 (a esclusione di quelle su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione e di quelle su false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
– mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.