La recente legislazione emergenziale ha inciso sulla possibilità di svolgimento della maggior parte delle attività produttive industriali e commerciali, nonché sulle attività commerciali al dettaglio (negozi, bar, ristoranti, etc.).

In alcuni casi, i conduttori degli immobili utilizzati per l’esercizio delle suddette attività sono impossibilitati ad usufruire, in tutto o in parte, dell’immobile locato.

Il conduttore non è però privo di tutele e può avvalersi dei rimedi del codice civile che, a seconda dei casi, potrebbero legittimarlo a rifiutare, in tutto o in parte, il pagamento del canone per il periodo interessato dai provvedimenti restrittivi (e, se già pagato, a chiederne la restituzione), ovvero a esercitare il diritto di recesso o a fare accertare la risoluzione del contratto.

La valutazione degli eventuali rimedi a disposizione del conduttore deve effettuata essere con riferimento al singolo contratto, all’attività in concreto esercitata e al pregiudizio subìto dal conduttore.

Gli effetti della normativa emergenziale sul Codid-19 possono dispiegarsi su ulteriori contratti (quali, ad esempio, contratti di appalto, contratti di affitto di ramo d’azienda, contratti preliminari, etc.).

Per maggiori informazioni si prega di compilare il form a lato o in fondo alla pagina.

L’Agenzia Entrate ho fornito con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 indicazioni in merito alla disciplina del diritto alla detrazione iva ed ai relativi adempimenti contabili di annotazione sul registro degli acquisti, delle fatture e bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017, uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-152/02), che subordinano il diritto alla detrazione all’esistenza di un duplice requisito:

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L’ Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25.9.2017 n. 194409 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di adempimenti INTRASTAT a partire dall’anno 2018 finalizzate ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi ed a ridurre le infor­mazioni fiscali / statistiche richieste ai contribuenti.

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Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente

Il comma 5, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Con la modifica dell’articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

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  1. Operazioni in corso d’anno / infrannuali A seguito dell’approvazione  del Dl 119/2018 è stato riconosciuto il diritto di “anticipare” la detrazione dell’ IVA per le sole operazioni infrannuali  a condizione che la fattura emessa dal fornitore del bene e/o servizio sia stata ricevuta entro i 15 giorni del mese successivo.Esempio:
    • Operazione effettuata in novembre 2018,
    • Fattura emessa dal fornitore con data 30/11/2018 e ricevuta dal cliente in data 12/12/2018.

    La fattura può essere registrata ed inclusa nella liquidazione periodica del mese di novembre 2018 anticipando la detrazione dell’Iva rispetto al mese di possesso del documento.

  2. Operazioni effettuate nell’anno precedente / a cavallo di esercizio La possibilità di anticipare la detrazione è invece esclusa per le operazioni effettuate nell’anno precedente:; tipicamente per le operazione a cavallo d’esercizio:Esempio
    • Operazione effettuata in dicembre 2018
    • Fattura emessa dal fornitore con data fattura 30/12/2018 ricevuta il 12 gennaio 2019

     

    La fattura non può essere registrata nella liquidazione di dicembre 2018  ma solo a partire dalla liquidazione periodica di gennaio 2019.

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Il reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n.  917/ 1986, c.d. “lavoratori impatriati”, può beneficiare di una esenzione da tassazione Irpef e relative addizionali nella misura del 50% per il quadriennio 2017 -2020.

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Con comunicato stampa di venerdì 17 febbraio 2017, l’Agenzia entrate ha comunicato il ripristino per l’anno d’imposta 2017 dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 bis (sia per la parte fiscale sia per la parte statistica) per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.

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La procedura

Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia delle entrate aveva quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale l’esportatore abituale (e non più il fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intento.

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Via Alessandro Volta, 60 - 20090 Cusago | tel: +39 338 195 8697

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