Regime speciale/agevolativo per i lavoratori impatriati

Il reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n.  917/ 1986, c.d. “lavoratori impatriati”, può beneficiare di una esenzione da tassazione Irpef e relative addizionali nella misura del 50% per il quadriennio 2017 -2020.

Le condizioni da rispettare sono indicate nell’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 ed in diversi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria; si riportano di seguito le condizioni previste dalla normativa fiscale:

  1. a)  i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  2. b)  l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  3. c)  l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  4. d)  i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.

Le condizioni di cui alle lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi.

Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

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