Diritto alla detrazione dell’iva a seguito della circolare A.G. 1/2018 del 17/01/2018

L’Agenzia Entrate ho fornito con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 indicazioni in merito alla disciplina del diritto alla detrazione iva ed ai relativi adempimenti contabili di annotazione sul registro degli acquisti, delle fatture e bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017, uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-152/02), che subordinano il diritto alla detrazione all’esistenza di un duplice requisito:

  • effettuazione dell’operazione
  • possesso di una valida fattura d’acquisto

Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione :

  1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e
  2. (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Al più tardi il diritto alla detrazione potrà essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 utilizzando un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti (relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018); ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

Ipotesi operative esaminate dalla circolare.

  • Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
  • Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
  • Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 – riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017). Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta

Importanza fondamentale riveste la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto dal cessionario/committente.

La ricezione della fattura deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità come previsto dalle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di gennaio), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione.

Note di credito

In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli art. 19 e 26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

Via Alessandro Volta, 60 - 20090 Cusago | tel: +39 338 195 8697

Privacy Policy