La procedura
Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia delle entrate aveva quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale l’esportatore abituale (e non più il fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intento.