Confermata la sanatoria speciale per I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – cpb – ddl. Di conversione del dl 113/2024 (c.D. “Omnibus”)

LA SANATORIA (a tutti gli effetti e non un ravvedimento) SPECIALE: ANNUALITA’ 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022

Per i soggetti che aderiscono al CPB entro il 31/10/2024 è stata confermata la possibilità di accedere anche alla sanatoria speciale: nella sostanza si tratta di una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi dal 2018 al 2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP.

I SOGGETTI 

  • Solo Soggetti ISA che aderiscono al CPB entro il 31/10/2024; i forfettari sono esclusi anche se aderiscono al CPB.
  • LE ANNUALITÀ INTERESSATE.
  • Periodi d’imposta bonificabili dal 2018 al 2022; si può scegliere anche una sola annualità.
  • Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo si guarda al 31.12 dell’anno di riferimento
    • REQUISITO ISA
    • Condizione per accedere è l’avvenuta applicazione degli ISA sulle annualità interessate dalla regolarizzazione.
    • VANTAGGI
    • Applicazione retroattiva degli stessi effetti inibitori su rettifiche IIDD, IRAP e IVA previsti per coloro che aderiscono al CPB per il 2024/2025, quindi
  • Blocco delle rettifiche ex art. 39 del DPR n. 600/73 quindi su reddito tassato e VPN per IRAP. (analitiche, analitiche presuntive e induttive)
  • Blocco delle rettifiche ex art. 54, secondo comma, secondo periodo DPR n. 633/72 (rettifiche basate su presunzioni gravi, precise e concordanti)
  • Nessun’altra copertura: Restano applicabili le attività istruttorie come questionari, accessi e ispezioni (Artt. 32 e 33 del DPR n. 600/73) e ogni attività di verifica (esempi: IVA, scontrini fiscali, crediti d’imposta).
    • QUANTO MI COSTA : IMPOSTA SOSTITUTIVA E MAGGIOR REDDITO
  • L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomogià dichiaratoalla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato nella misura del:
    – 5% con punteggio ISA pari a 10;
    – 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
    – 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
    – 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
    – 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
    – 50% con punteggio ISA inferiore a 3.
  • La percentuale di rivalutazione del reddito dichiarato aumenta al diminuire del punteggio ISA, mentre l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio, essendo pari al:
    – 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
    – 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
    – 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.
  • Per l’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette.
  • L’aliquota è pari al 3,9%.
  • È prevista una riduzione delle imposte sostitutive del 30%per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia.
    In ogni caso, per ciascuna annualità, l’importo minimo da versare è pari a 1.000 euro.

    • ALLUNGAMENTO PERIODO DI DECADENZA

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il “regime del ravvedimento” per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31.12.2025; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027.

 

DECADENZA DAL CONCORDATO BIENNALE PREVENTIVO

 

Durante i periodi oggetto di sanatoria, le rettifiche del reddito d’impresa di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) restano possibili, ma solo in caso di:
– decadenza dal concordato preventivo;
– applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per reati tributari commessi nel corso degli anni 2018-2022 (a esclusione di quelle su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione e di quelle su false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
– mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.

Via Alessandro Volta, 60 - 20090 Cusago | tel: +39 338 195 8697

Privacy e cookie Le tue preferenze relative alla privacy