Deducibilità spesa rappresentanza, omaggi e spese di trasferta dipendenti e professionisti solo se sostenute con pagamenti tracciati
Deducibilità spesa rappresentanza, omaggi e spese di trasferta dipendenti e professionisti solo se sostenute con pagamenti tracciati
– tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta.
– tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte dei dipendenti
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), le spese di rappresentanza saranno deducibili, sempre nei limiti quantitativi previsti dall’108 Tuir comma 2 – solo se pagati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).Spese trasferta dipendenti
Con la medesima decorrenza, analoga stretta si applicherà per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, (es. il servizio di taxi con autovettura, noleggio con conducente etc.) sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Anche in questo caso, le spese restano deducibili nei limiti già attualmente previsti dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR a condizione che il pagamento sia tracciato secondo quanto sopra precisato.
Lavoro autonomo
Dal 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, noleggio con conducente, ecc.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).
Anche in questo caso, rimangono fermi, per il professionista, i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54-septies commi 1 e 5 del TUIR.
Infine, è stato previsto che anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili.