Novità per i professionisti – Speciale D.L. 193/2016

Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente

Il comma 5, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Con la modifica dell’articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente (come già accade per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande).
Sostanzialmente viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo attraverso la deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente e anche per le spese da questi direttamente sostenute.
Le spese ricomprese in tale deroga diventano quindi:

  • per il professionista irrilevanti ai fini reddituali;
  • per l’azienda che le ha sostenute deducibili a prescindere dalla ricezione della parcella del professionista.

N.B.

L’irrilevanza fiscale per il professionista si traduce pertanto nel venir meno – come avvenuto fino al 2016 – dell’obbligo di ri-addebito delle spese in fattura e nella impossibilità, quindi, di dedurle quale componente di costo dal proprio reddito di lavoro autonomo

Professionista

Committente

emette l’avviso di parcella senza inserire le spese sostenute dal committente per alberghi, somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e di trasporto

riceve il documento fiscale attestante la spesa da egli stesso sostenuta a favore del professionista

le spese di cui sopra non potranno essere considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo

non necessita alcuna comunicazione di tale spesa al professionista e quindi non dovrà inviare a questi copia della relativa documentazione fiscale

dedurrà il costo in base alle norme ordinarie di lavoro autonomo o impresa a seconda dell’attività svolta

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