Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica – esenzione iva ex art. 10 DPR 633/1972

Dopo anni di attesa con la conversione in legge del decreto Omnibus in data 08 ottobre 2024 si è approvata anche la formulazione dell’art. 4-quater del DL 18 ottobre 2023 n. 145.

Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, sono esenti da Iva com ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72  a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Ora la norma stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del citato regime di esenzione IVA , ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

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