TD29 operativo dal 01 aprile 2025 per la fatturazione elettronica – TD20 rimane per reverse ed estero
In caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, dal 01/04/2025 la comunicazione di regolarizzazione da parte del cessionario, per evitare la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250 (art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97) dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento TD29.
Il cessionario deve provvedere a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
A livello operativo
- nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
- nel campo cedente/prestatore possono essere indicati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
- la compilazione del tipo documento prevede l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Resta ancora in vita il codice “TD20 “per i casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile esterno (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle operazioni intracomunitarie (art. 46 comma 5 del DL 331/93) e in quelle assimilate.