Con comunicato stampa di venerdì 17 febbraio 2017, l’Agenzia entrate ha comunicato il ripristino per l’anno d’imposta 2017 dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 bis (sia per la parte fiscale sia per la parte statistica) per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.
Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente
Il comma 5, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Con la modifica dell’articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.
Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia delle entrate aveva quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale l’esportatore abituale (e non più il fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intento.